BONUS INVESTIMENTI. MODALITÀ E TERMINI PER IL CREDITO D’IMPOSTA SUI BENI STRUMENTALI INTRODOTTO DAL DL 91. INCENTIVI, PARTE LA CORSA.

Posted by | luglio 30, 2014 | Senza categoria | No Comments
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Di Gian Paolo Tosoni

 Per le imprese è tempo di programmare gli investimenti per i quali si intende usufruire della agevolazione «Tremonti quater» (articolo 19 del Dl 91 del 24 giugno 2014, in attesa di conversione in legge). Si tratta di poter beneficare del credito di imposta pari al 15% dei maggiori investimenti in nuovi beni strumentali in confronto alla media dei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere il periodo di imposta in cui l’investimento è stato maggiore. A nostro parere gli investimenti effettuati dal 1° al 24 giugno 2014 non vengono considerati in alcuna media.

L’acquisto di beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 è agevolato in un arco temporale piuttosto limitato, ovvero dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 compresi. In fondo non c’è molto tempo se pensiamo alla programmazione degli investimenti, alla ricerca dei finanziamenti, all’ordine e alla consegna.
Come ricorda anche la circolare 44/2009 dell’agenzia delle Entrate, l’imputazione degli investimenti al periodo in cui si applica l’agevolazione segue le regole generali della competenza economica dell’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir. Quindi le spese per l’acquisizione di beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione. Può accadere che gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà siano diversi dalla consegna e in questo caso si assume la data in cui la proprietà viene trasferita; questa fattispecie si può presentare in presenza di contratti estimatori o più semplicemente nel caso di beni in visione o in prova da documentare. Eventuali prestazioni di servizi accessorie all’investimento (montaggio, collaudo, eccetera) si considerano effettuati al momento dell’ultimazione. Per quanto riguarda la realizzazione in appalto vale la regola generale dell’ultimazione; qualora il contratto preveda gli stati di avanzamento, rileva la data in cui l’opera (macchinario o apparecchiatura) risulta verificata e accettata dal committente e quindi sono agevolabili i corrispettivi liquidati in via definitiva durante il periodo 25 giugno 2014-30 giugno 2015. Come in passato, il beneficio non può non essere esteso all’acquisizione dei beni mediante il leasing, anche se il bene forma oggetto di un successivo contratto di lease back; in presenza di beni mobili l’agevolazione scatta all’atto della consegna presso l’utilizzatore. Se la realizzazione avviene con contratto di appalto vale la liquidazione definitiva che in questo caso avviene a cura della società di leasing.
L’Agenzia, con la circolare 12/2010, ha chiarito la determinazione dell’agevolazione anche nell’ipotesi della realizzazione di un bene complesso, non compreso nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, costituito però anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature comprese nella predetta divisione; nella fattispecie l’agevolazione spetta limitatamente al costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuati. Se non risulta distintamente indicato nella fattura di acquisto, il costo del bene agevolabile può essere determinato sulla base di una dichiarazione rilasciata dal fornitore del bene che indichi il costo dei beni agevolabili che fanno parte del bene complesso e il costo a essi riferibile

Fonte: “Il Sole 24 Ore”