Negli appalti pubblici l’esclusione di una ditta concorrente per irregolarità fiscale è legittima solo in presenza del requisito della gravità della violazione; la garanzia di solvibilità e solidità finanziaria della ditta concorrente, con la contestuale “sistemazione” dell’irregolarità tramite l’istituto del ravvedimento operoso, rappresenta un sufficiente motivo per non procedere all’esclusione dell’impresa. A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4854 del 26 settembre 2014.
Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso di un istituto di credito, che era stato estromesso dalla stipulazione di un contratto pubblico a causa dell’esistenza di debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha rilevato che la situazione di irregolarità fiscale, rilevante ai fini del codice dei contratti pubblici, non sarebbe stata grave così come definita dall’amministrazione nel provvedimento di annullamento, ma di contenuto lieve.
Ad avviso del Collegio l’art. 38, comma 1, lett. g), del D.lgs 163/2006, nel testo vigente all’epoca di pubblicazione del bando, prevedeva che fossero esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”. La ratio della norma, quindi, “risponde all’esigenza di garantire l’amministrazione pubblica in ordine alla solvibilità e alla solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae”.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che “l’interpretazione più conforme alla ratio della norma, anche nel testo vigente nel 2009, tenuto conto della evoluzione legislativa successiva, e letta alla luce della norma europea che ne costituisce la fonte (l’art. 45, comma 2, lett. f) direttiva CE 2004/18), sia quella che tenga conto concretamente della sussistenza del requisito dell’affidabilità e solidità finanziaria del concorrente e attribuisca rilievo sia all’importo del debito tributario, che non deve essere irrisorio in relazione alla complessiva dimensione societaria del concorrente, sia all’intervenuto ravvedimento operoso”.