Giudice di pace: esenti da imposta di registro e di bollo le cause di modesto valore.

Posted by | novembre 12, 2014 | Senza categoria | No Comments
Giudice di Pace

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 97/E del 10 novembre con la quale, alla luce di un recente orientamento della  Cassazione, estende l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace, relative alle cause ed alle attività conciliative “in sede non contenziosa” il cui valore non superi i 1.033,00 euro.

La Suprema Corte  aveva infatti chiarito (sentenza 16 luglio 2014, n. 16310) che l’Art. 46 della legge 347/1991 “nel suo significato ampiamente comprensivo si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò abilita l’interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell’esenzione, alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio. Quindi, il limite non deve riferirsi solo ai provvedimenti del giudice di pace, ma anche a quelli del Tribunale (il che, ovviamente, poste le regole sulla competenza, si riferisce o ai giudizi in grado di appello o alle materie assegnate alla competenza funzionale del Tribunale)”.

L’esenzione dall’imposta di registro non è più, quindi, ristretta alle pronunce del Giudice di Pace, ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario. Per tali pronunce, pertanto, si paga esclusivamente il contributo unificato.

 

Fonti:

Fiscoetasse.com

Laleggepertutti.it