Risparmio a difesa del redditometro.

Posted by | marzo 09, 2015 | Senza categoria | No Comments
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L’Agenzia ammette la prova dell’investimento in contradditorio.

 

Premessa – Nel nuovo redditometro è possibile provare a dimostrare che le spese contestate dall’Amministrazione finanziaria sono state sostenute (in tutto o in parte) con risparmi di annualità precedenti. L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6 del 19 febbraio 2015 ha, infatti, ribadito che in sede di contraddittorio il contribuente può sempre fornire la prova, in relazione alle spese per investimenti sostenute nell’anno, della formazione della provvista in anni precedenti ovvero della sua effettiva disponibilità e utilizzo per l’effettuazione dello specifico investimento individuato.

Risparmio nel redditometro – Il concorso alla determinazione del reddito dell’ammontare di risparmio dell’anno, rinvenibile dalla differenza nel saldo iniziale e finale del conto corrente del contribuente, costituisce una novità per l’accertamento sintetico introdotta dal decreto attuativo (D.M. 24 dicembre 2012) del nuovo redditometro.

Risparmio accantonato – Certo è che una quota parte del risparmio dell’anno potrebbe essere stata utilizzata anche per costituire la provvista dell’anno con cui sono state sostenute le spese per incrementi patrimoniali: in sede di contraddittorio è quindi necessario distinguere quanto del risparmio maturato nell’anno sia stato destinato all’investimento e quanto continui a costituire risparmio, ad esempio come deposito sul conto corrente.

Circolare 6/2015 – A tal proposito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6 del 19 febbraio 2015 ha ribadito che il contribuente può sempre fornire la prova, in relazione alle spese per investimenti sostenute nell’anno, della formazione della provvista in anni precedenti ovvero della sua effettiva disponibilità e utilizzo per l’effettuazione dello specifico investimento individuato.

Formazione provvista – In particolare se si è costituita nelle annualità precedenti la provvista non rileva ai fini della determinazione sintetica nell’anno d’imposta oggetto del controllo.

Altri controlli – L’Agenzia delle Entrate però poi specifica che questo non esclude la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di attivare, per le annualità precedenti in cui si è formata la provvista, autonomi controlli avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico.

Documentazione – Al fine di dimostrare che le spese contestate dall’amministrazione finanziaria sono state sostenute (in tutto o in parte) con risparmi di annualità precedenti si ritiene necessario produrre idonea documentazione bancaria che attesti il saldo disponibile all’inizio del periodo di imposta accertato e quello (più basso, ovviamente) alla fine dello stesso anno di imposta.

Autore: Redazione Fiscal Focus