Commercialisti: sequestro dei beni per la tenuta della contabilità Cassazione Penale, sentenza depositata il 16 giugno 2015

Posted by | giugno 19, 2015 | Senza categoria | No Comments
sentenza

È legittimo il sequestro dei beni personali del commercialista che si sospetta abbia istigato il cliente a evadere le imposte.

È quanto emerge dalla sentenza n. 24967/15 pubblicata ieri dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

La Terza Sezione Penale ha respinto il ricorso prodotto da un commercialista il quale è stato colpito da un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca “per equivalente”, a titolo di concorso nel reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000).

Secondo l’accusa, il professionista aveva partecipato all’illecito nella veste di “istigatore”, essendo eglitenutario delle scritture contabili dell’impresa e incaricato della redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e avendo prestato la propria opera in continuativa difformità rispetto ai suoi doveri professionali, peraltro omettendo ogni adempimento utile per ripristinare la legalità, pur avendo continuato per lungo tempo ad assistere professionalmente il suo cliente (indagato principale).

Ebbene, nel confermare la misura restrittiva a carico del commercialista, la Suprema Corte osserva che il concorso di persone nel reato implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguentein capo a ciascun concorrente e il sequestro non è collegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito.

Pertanto la misura reale può incidere contemporaneamente o indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti, fermo restando che il valore dei beni sequestrati non può complessivamente eccedere il valore del “prezzo” o del “profitto” del reato, in quanto il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca.

Gli ermellini hanno infine dato nuovo vigore all’indirizzo secondo cui, “in tema di misure cautelari reali, èimmediatamente esecutivo il provvedimento emesso a norma dell’art. 322 – bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell’appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo negato dal Gip, in quanto non opera in tale settore la diversa previsione relativa alle misure cautelari personali che ne differisce l’efficacia alla definitività del provvedimento”.

Al professionista non resta che pagare le spese processuali.
Autore: Redazione Fiscal Focus