Start up costituite direttamente dai soci, con firma digitale, senza passare dal notaio. È questa la grande semplificazione prevista dal Decreto firmato il 19 febbraio scorso dal Ministero dello Sviluppo Economico per facilitare la nascita delle start up innovative previste dall’art. 25 D.L. n. 179/2012.
La novità si rivela di grande aiuto per le imprese: ai fini della costituzione e delle successive modificazioni gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della start up, tramite un modello tipizzato firmato digitalmente (senza nessuna autentica delle sottoscrizioni), oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma. Resterà comunque percorribile la tradizionale strada della costituzione per atto pubblico tramite notaio. Il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro Imprese., direttamente compilabile online, stanno per essere diffusi e saranno riservati alla costituzione di start up aventi la forma di società a responsabilità limitata non semplificate di cui all’art. 2463 Codice Civile.
Grazie alla semplificazione, i contratti di società a responsabilità limitata, avente per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale del R.I. delle start up, saranno redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori nel caso di società pluripersonale o dall’unico sottoscrittore nel caso di società unipersonale. L’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, saranno redatti in modalità esclusivamente informatica e sarà necessaria l’impronta digitale di ciascun sottoscrittore (in sua assenza, l’atto non sarà iscrivibile nel R.I.). In caso di atto plurilaterale sarà richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti.
Il procedimento di sottoscrizione dovrà concludersi entro 10 giorni dal momento della prima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica delle sottoscrizioni. Nei venti giorni successivi all’ultima sottoscrizione l’atto dovrà essere presentato per l’iscrizione al R.I. che verificherà la sua conformità al modello standard e la validità delle sottoscrizioni. In caso di esito positivo delle verifiche l’atto verrà prima provvisoriamente iscritto nella sezione ordinaria del R.I. per poi passare a quello speciale.
Fonte: lastampa.it