La circolare n.1/E del 2014 tratta le novità apportate dalla legge di stabilità in materia di mediazione tributaria.
Sono state apportate diverse modifiche per ovviare alle censure di incostituzionalità che gravano sulla disciplina e sulla quale si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale.
Vediamo le principali novità introdotte:
• La presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità del ricorso (prima ne era condizione di ammissibilità).
L’Agenzia può eccepire l’improcedibilità, attraverso il deposito delle deduzioni, entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione e 60 giorni per la costituzione in giudizio del resistente).
• Ogni attività di riscossione durante il procedimento di mediazione è sospesa. Sarà nuovamente attiva a partire dai 90 giorni trascorsi dalla presentazione dell’istanza. La mediazione avrà effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali.
• Il termine dei 90 giorni beneficia della sospensione feriale dei termini processuali, ovvero dal 1° agosto al 15 settembre.
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