Con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013, gli impianti fotovoltaici a terra saranno classificati dal catasto come D/1 “opifici”.
Nel caso invece si abbiano pannelli posti su strutture di edifici si dovrà rideterminare la rendita dell’intero immobile in cui si trovano i panelli. Se la rendita aumenta più del 15% rispetto al valore originario, il proprietario deve comunicare il cambio di valore all’Agenzia del Territorio.
L’accatastamento ha conseguenze anche nel calcolo delle imposte (Imu, Tasi e Tari). Si procede in modi diversi nel calcolo del valore delle imposte, nel caso si possiedano impianti a sé stanti oppure che essi facciano parte di immobili per i quali ci sia bisogno di calcolare la variazione catastale.
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