di Bruno Pagamici – Dottore commercialista e pubblicista.
Nel decreto Investment compact approda una nuova figura di impresa: la PMI innovativa. Tra le caratteristiche per essere considerate innovative, la PMI dovrà certificare il bilancio da almeno 3 esercizi e possedere almeno 2 dei seguenti requisiti alternativi: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 5%, oppure impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo dei dipendenti o collaboratori o avere la titolarità di almeno una privativa industriale.
Tra le principali novità contenute nel nuovo Decreto “Investment Compact”, a cui il Governo sta lavorando e che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri, figura certamente il quadro organico di disposizioni a favore di una nuova figura di impresa: la PMI innovativa.
Ambito oggettivo
La bozza di decreto prevede innanzitutto che la PMI innovativa sia un’impresa residente in Italiao in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
Requisiti dimensionali
Per la determinazione della dimensione aziendale delle imprese, viene precisato che dovrà essere considerata la definizione contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE.
Secondo i parametri dimensionali dettati da tale Raccomandazione si considerano:
– “microimprese” le imprese che hanno meno di 10 occupati e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro;
– “piccole imprese” le imprese che hanno meno di 50 occupati e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro;
– “medie imprese” le imprese che hanno meno di 250 occupati e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Requisiti obbligatori e alternativi
In base alla bozza del nuovo Decreto “Investment Compact” circolata in questi giorni, possono rientrare nella definizione di PMI innovative le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
(i) certificano il bilancio da almeno 3 esercizi;
(ii) possiedono almeno 2 dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 5% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
2) impiegano come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3) siano titolari, depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore purché tali privative sia direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Iscrizione nel registro delle imprese
Ulteriore “requisito” per poter essere considerate PMI innovative consiste nell’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese, che dovrà essere istituita delle Camere di Commercio Imprese, perfezionabile attraverso la presentazione di una apposita istanza (in formato elettronico).
Cancellazione dal registro delle imprese
Sempre stando alla bozza in circolazione, la PMI innovativa sarà cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti.
In seguito alla cancellazione, l’impresa sarà iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese.
Crowdfunding
La bozza, inoltre, estende alle PMI innovative la possibilità, finora riservata alle start up innovative (di cui all’art. 25 del D.L. 179/2012 ed oggetto anch’esso di modifiche ad opera della bozza del decreto in esame), di procedere alla raccolta del capitale attraverso portali on-line, meglio conosciuta come crowdfunding, nel rispetto del regolamento Consob di cui alla delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (pubblicata in G.U. 12 luglio 2013).