Non è punibile per omesso versamento dell’Iva quell’imprenditore che non versi l’imposta a causa della crisi di liquidità, dovuta al fallimento del cliente principale. Si tratta, infatti, di un evento estraneo alla sua volontà. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40394, depositata il 30 Settembre. La Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, aveva condannato il legale rappresentante di una cooperativa per omesso versamento Iva, reato previsto dall’articolo 10 ter del Dlgs 74/2000. Decisione poi impugnata in Cassazione: secondo la difesa, l’evasione contestata era da ritenersi causata solo da forza maggiore, da identificarsi nel fallimento del cliente principale della cooperativa.
La Suprema Corte ha accolto la tesi, evidenziando che l’omesso versamento di tributi per difficoltà finanziarie è un tema frequente nell’ultimo periodo. Si tratta però di questioni che vanno valutate “caso per caso”. Anzitutto, l’esimente va identificata in quell’evento che costituisce una forza maggiore. È necessario quindi aver acquisito la prova che la violazione è dipesa da un evento estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente. L’evento poi deve comunque essere “determinante” per la commissione del reato.
La Cassazione ha precisato che questo reato è caratterizzato da dolo generico: non è necessario uno scopo specifico (ad esempio quello di evadere le imposte), rendendosi così necessario un accertamento più preciso. Il contribuente aveva infatti dimostrato che il cliente, quasi unico ed esclusivo, della cooperativa da lui rappresentata, era fallito. Si trattava di un evento certamente esterno alla volontà dell’imputato. Inoltre, in linea generale, la carenza di mezzi finanziari non influisce sulla struttura oggettiva del reato. La decisione di appello, proprio perché non aveva constatato in misura adeguata tali circostanze, andava di conseguenza annullata e rinviata per nuovo esame.
Fonte: il Sole 24 ore